15 Maggio 2024
Regolamento sulla gestione e sull’uso dei prodotti fitosanitari e sulla gestione delle potature e delle biomasse
Il Consiglio Comunale con delibera n° 21 in data 30/04/2024 ha approvato (allegato n° 1) il regolamento sulla gestione e sull’uso dei prodotti fitosanitari e sulla gestione delle potature e delle biomasse che trovate qui sotto all’allegato n° 2 della presente notizia.
Gestione Potature e Biomasse
Accensione Fuochi
Allo scopo di contenere la produzione di inquinanti atmosferici, constatata la presenza di condizioni meteo-climatiche e orografiche sfavorevoli presenti nell’area della DOCG Conegliano – Valdobbiadene e considerate le concentrazioni di fondo di PMl O, PM2,5 e Benzo(a)pirene, è vietata l’accensione di fuochi e la bruciatura all’aperto dei residui vegetali agricoli e forestali è pratica agronomica espressamente vietata. È facoltà di ogni Comune prevedere deroghe a carattere eccezionale al divieto di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali e l’individuazione di ulteriori ambiti territoriali e/o problematiche suscettibili di divieto/deroga, la cui disciplina è suggerita da elementi di unicità ed eccezionalità.
La bruciatura di materiale vegetale prodotto nel fondo è ammessa a fini fitosanitari, solamente nei casi di necessità, accertati dall’Unità Periferica dei Servizi Fitosanitari Regionali territorialmente competente secondo le modalità impartite dai medesimi Servizi Fitosanitari, sempre adottando tutte le precauzioni indispensabili per prevenire incendi e non arrecare danni a persone e cose.
Gestione delle biomasse vegetali
La biomassa vegetale come paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, utilizzato in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di
energia mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana, non è assoggettato alla disciplina dei rifiuti.
Non è richiesta autorizzazione per i soggetti che trattano in conto proprio i residui verdi provenienti dalla propria attività agricola utilizzando direttamente nella stessa attività il materiale prodotto (ammendante compostato verde). Deve comunque sussistere connessione tra la produzione dei residui e l’attività di utilizzo del materiale che va rapportata alle esigenzeùagronomiche delle specie coltivate.
Uso e gestione Prodotti Fitosanitari
Sono”Prodotti Fitosanitari” (PF) quelle miscele contenenti una o più sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti, presentati nella forma in cui sono forniti all’utilizzatore, destinati a:
a) proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a prevenirne gli effetti;
b) favorire o regolare i processi vitali dei vegetali, con esclusione dei fertilizzanti;
c) conservare i prodotti vegetali, con esclusione dei conservanti disciplinati da particolari disposizioni;
d) eliminare le piante indesiderate;
e) eliminare parti di vegetali, frenare o evitare un loro indesiderato accrescimento.
È fatto obbligo a chiunque impieghi, per scopi produttivi agricoli e non i prodotti fitosanitari, porre ogni precauzione per assicurare la pubblica incolumità e per il rispetto della proprietà pubblica e privata, evitando danni a persone, animali o cose come dichiarato nel modello di dichiarazione di impianto/reimpianto qui allegato n° 5.
Durante l’effettuazione dei trattamenti, i PF non devono raggiungere le aree di protezione o aree sensibili ovvero le aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili. In ogni caso i trattamenti con qualsiasi PF, devono essere effettuati con modalità tali da evitare la deriva.
Con provvedimento dell’Amministrazione comunale, di concerto con l’ULSS competente per territorio, sono individuate: le aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (come
definiti all’art. 1/B, punti 8 e 11), i Siti altamente sensibili (art. 1/B punto 9), le abitazioni e le pertinenze della popolazione interessata. Tali aree sono state definite come da allegati n° 3 e n° 4 della presente notizia. La cartografia è oggetto di periodico aggiornamento e di adeguata informazione alla popolazione e alle Amministrazioni confinanti, che devono prendere atto dei vincoli sovracomunali.
Fatte salve le disposizioni vigenti in materia urbanistica, paesaggistica e ambientale per i nuovi impianti e/o reimpianti di vigneti e frutteti il titolare, prima della messa a dimora dell’impianto,
deve presentare all’Amministrazione comunale, e alla ULSS competente per territorio, una dichiarazione attestante il rispetto delle prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle
aree agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione, in conformità a quanto prescritto dal Regolamento di Polizia rurale – ” Uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla
popolazione o da gruppi vulnerabili e nelle aree adiacenti ad esse”. (come da allegato n° 5).
L’informazione preventiva, da parte degli utilizzatori, nei confronti della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai PF è prevista nei seguenti casi:
a) in ambiti agricoli in prossimità di aree potenzialmente frequentate da persone estranee (sentieri natura, percorsi salute, ecc.) inserendo l’apposita segnalazione in corrispondenza dei punti di accesso;
b) quando espressamente riportato in etichetta.
L’informazione preventiva del trattamento viene effettuata esponendo l’apposito cartello qui riportato nell’allegato n° 6 e n° 7.
Per la lettura integrale del Regolamento, si rimanda all’allegato n° 2 qui presente.
- Allegati (7)
- N. 1 Delibera Consiglio Comunale N. 21 Del 30.04.2024 [354 KB]
- N. 2 Regolamento [7 MB]
- N. 3 Tav1 5000 Ponte Priula - Colfosco [3 MB]
- N. 4 Tav1 5000 Susegana - Collalto [8 MB]
- N. 5 Modello Di Dichiarazione di impianto/reimpianto [28 KB]
- N. 6 Cartello Avviso Trattamento Con Prodotti Fitosanitari Autorizzati [40 KB]
- N. 7 Cartello Tipo Per Segnalazione Trattamento In Aree Sensibili [256 KB]

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