7 Novembre 2024
Misure per il miglioramento della qualità dell’aria ed il contrasto all’inquinamento locale da PM10
Il Sindaco premesso che:
– l’inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteoclimatiche favoriscono la formazione e l’accumulo nell’aria di inquinanti con particolare riferimento alle
polveri sottili;
– la combustione delle biomasse legnose ha un’evidente responsabilità nella formazione delle polveri sottili ed in particolare del benzo(a)pirene, composto quest’ultimo che viene adsorbito facilmente nel particolato e che può avere effetti cancerogeni sull’organismo umano;
– il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa” fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell’ambiente, conferma il valore limite giornaliero per le polveri sottili (PM10) pari a 50 μg/m3 da non superare più di 35 volte nell’arco dell’anno civile e prevede l’attuazione di misure di riduzione delle emissioni;
– la Commissione europea ha deferito l’Italia alla Corte di giustizia europea per aver violato le norme europee antismog ed in particolare per il superamento dei limiti delle polveri sottili e dell’ossido di azoto, nell’ambito di una procedura di infrazione cominciata già nel 2014;
– nelle procedure di infrazione comunitaria in atto assume particolare rilievo l’individuazione dei termini finali entro cui è prevedibile assicurare i valori limite di qualità dell’aria nelle zone del
territorio, con la conseguenza che una riduzione di tali termini, legata alla previsione di misure di risanamento addizionali, avrebbe un effetto molto importante per l’esito delle procedure e che, di
contro, una permanenza del superamento dei valori limite con eventuale sentenza di condanna imporrebbe, in futuro, oneri economici di entità molto rilevante e la possibile riduzione dei fondi
strutturali per l’Italia;
– il monitoraggio della qualità dell’aria, condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale, evidenzia come il PM10 ed il benzo(a)pirene permangano inquinanti critici con frequente superamento dei limiti di legge;
preso atto che la Regione Veneto ha approvato:
– con Deliberazione di Consiglio n. 90 del 19/04/2016 l’Aggiornamento del Piano Regionale di Risanamento e Tutela dell’Atmosfera (PRTRA), resosi necessario per allineare le politiche regionali
di riduzione dell’inquinamento atmosferico ed i contenuti del PRTRA (2014) con gli sviluppi di carattere conoscitivo e normativo a livello europeo, nazionale e regionale sopravvenuti;
– con Deliberazione di Giunta n. 836 del 06/06/2017 il “Nuovo Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano”, sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell’Ambiente, ove è individuata una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con
quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’atmosfera, nel quadro di un’azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: traffico, combustioni all’aperto, riscaldamento civile, agricoltura;
– con Deliberazione di Giunta n. 1855 del 29/12/2020 la “Revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.Lgs 13.08.2010 n. 155 approvata
con DGR n. 2130 del 23.10.2012. Deliberazione n. 121/CR del 17.11.2020. Approvazione”, dove il Comune di Conegliano risulta inserito nella zona “IT0524 Zona Pedemontana”;
– con Deliberazione di Giunta n. 238 del 02/03/2021 il “Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell’aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Approvazione.”, con il quale vengono adottate misure straordinarie finalizzate al raggiungimento dei valori limite di qualità dell’aria nel più breve tempo possibile;
considerato che l’Accordo prevede altresì:
– che le misure per il miglioramento della qualità dell’aria, comprese quelle temporanee ed omogenee, si attivino in funzione del tipo di allerta raggiunto per il parametro PM10 e modulato su tre livelli:
- livello di nessuna allerta – verde: numero di giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 μg/m3 , misurato nella stazione di riferimento ARPAV di Conegliano, inferiore a 4;
- livello di allerta 1 – arancio: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 μg/m3, misurato nella stazione di riferimento ARPAV di Conegliano, sulla base della verifica effettuata il lunedì e il giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti;
- livello di allerta 2 – rosso: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 μg/m3, misurato nella stazione di riferimento ARPAV di Conegliano, sulla base della verifica effettuata il lunedì e il giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti;
– che il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee avvenga sulla base della verifica e comunicazione da parte di ARPAV ai comuni dei dati di qualità dell’aria nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti;
– che in base al livello di allerta raggiunto e comunicato da ARPAV, i Comuni attuino le misure temporanee il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) e le mantengano
in vigore fino al giorno di controllo successivo;
considerato altresì che l’Amministrazione si impegna a dare ampia diffusione del presente atto e ad informare l’utenza circa il livello di allerta raggiunto mediante comunicato stampa e pubblicazione nel sito istituzionale (www.comune.susegana.tv.it);
preso atto delle indicazioni del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza della Regione del Veneto fornite al Tavolo Tecnico Zonale tra i Comuni della Provincia di Treviso in data 18/07/2024, nei quali è confermata la necessità di mantenere quanto più uniforme ed omogenea l’applicazione delle misure di limitazione previste dall’Accordo Padano al fine di una maggiore efficacia delle stesse;
visti:
- la L.R. Veneto n. 33/1985 e ss.mm.ii “Norme per la tutela dell’ambiente”;
- la L. R. n. 10/1991 “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”;
- il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- L.R. Veneto n. 11/2001 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;
- il D.Lgs. n. 155/2010 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria piu’ pulita in Europa”;
- il D.P.R. n. 74/2013 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192”;
- l’articolo n. 182, comma 6-bis del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 “Norme in materia ambientale” in cui è prevista la facoltà per i Comuni “di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale vegetale di cui al presente comma all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tali attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)”;
- la D.G.R.V. n. 122 del 27/02/2015 “Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali”;
- il D.M. dell’Ambiente n. 186 del 07/11/2017 “Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”;
ORDINA
– che dal lunedì alla domenica nell’intero territorio comunale fino al 30 aprile 2025, come da informazione preventiva indicata in premessa:
- con livello NESSUNA ALLERTA – VERDE:
– la temperatura media in ambiente, misurata ai sensi del D.P.R. n. 74/2013, non potrà superare i:- 19°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al D.P.R. n. 412/1993, con le sigle E.1 – residenza e assimilabili, E.2 – uffici e assimilabili e E.5 – attività commerciali e assimilabili;
- 17°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al D.P.R. n. 412/1993, con la sigla E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili; Sono fatte salve le deroghe previste dal D.P.R. n. 74/2013;
– il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet, etc.), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “3 stelle” secondo la classificazione ambientale introdotta dal D.M. dell’Ambiente n. 186/2017, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo;
– il divieto di combustione all’aperto di materiale vegetale di cui all’art. 182, comma 6 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali;
– il divieto di falò rituali denominati “Panevin” organizzati da privati cittadini in area privata;
– il divieto di barbecue legati ad eventi o manifestazioni aperte al pubblico, i fuochi d’artificio a scopo di intrattenimento ad eccezione dei fuochi di Capodanno e per i falò rituali dell’Epifania. - con livello di ALLERTA 1 – ARANCIO:
– la temperatura media in ambiente, misurata ai sensi del D.P.R. n. 74/2013, non potrà superare i:- 19°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al D.P.R. n. 412/1993, con le sigle E.2 – uffici privati e assimilabili e E.5 – attività commerciali e assimilabili;
- 18°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al D.P.R. n. 412/1993, con le sigle E.1 – residenza e assimilabili, E.2 – uffici pubblici;
- 17°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al D.P.R. n. 412/1993, con la sigla E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili; Sono fatte salve le deroghe previste dal D.P.R. n. 74/2013;
– il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet, etc.), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “4 stelle” secondo la
classificazione ambientale introdotta dal D.M. dell’Ambiente n. 186/2017, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo;
– il divieto di combustione all’aperto di materiale vegetale di cui all’art. 182, comma 6 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali;
– il divieto di falò rituali denominati “Panevin”organizzati da privati cittadini in area privata;
– il divieto di barbecue legati ad eventi o manifestazioni aperte al pubblico, i fuochi d’artificio a scopo di intrattenimento ad eccezione dei fuochi di Capodanno e per i falò rituali dell’Epifania;
– il divieto di spandimento di liquami zootecnici. - con livello di ALLERTA 2 – ROSSO:
– la temperatura media in ambiente, misurata ai sensi del D.P.R. n. 74/2013, non potrà superare i:- 19°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al D.P.R. n. 412/1993, con le sigle E.2 – uffici privati e assimilabili e E.5 – attività commerciali e assimilabili;
- 18°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al D.P.R. n. 412/1993, con le sigle E.1 – residenza e assimilabili, E.2 – uffici pubblici;
- 17°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al D.P.R. n. 412/1993, con la sigla E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili. Sono fatte salve le deroghe previste dal D.P.R. n. 74/2013.
– il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet, etc.), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “4 stelle” secondo la
classificazione ambientale introdotta dal D.M. dell’Ambiente n. 186/2017, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo;
– il divieto di combustione all’aperto di materiale vegetale di cui all’art. 182, comma 6 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali e di
combustione di nidi di processionaria del pino;
– il divieto di falò rituali organizzati da associazioni aperti al pubblico e da privati cittadini in area privata;
– il divieto di barbecue legati ad eventi o manifestazioni aperte al pubblico e dei fuochi d’artificio a scopo di intrattenimento;
– il divieto di spandimento di liquami zootecnici.
ORDINA ALTRESÍ
– il divieto di installare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet, etc.), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “4 stelle” secondo la classificazione ambientale introdotta dal D.M. dell’Ambiente n. 186/2017, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo
DISPONE
la deroga al divieto di combustione di materia vegetale per i falò rituali denominati “PaneVin” organizzati da associazioni, autorizzati dalla Autorità preposta e aperti al pubblico, esclusivamente in caso di NESSUNA ALLERTA e di ALLERTA 1, alle seguenti cogenti prescrizioni:
– è AUTORIZZATA l’organizzazione di UN SOLO “PaneVin” per frazione, aperto al pubblico, ed esclusivamente da parte di associazioni;
– la pira autorizzabile ha le seguenti dimensioni: altezza massima 4 metri, diametro della base massimo 3 metri;
– può essere utilizzato esclusivamente materiale ligneo naturale privo di trattamenti. La catasta dovrà essere mantenuta secca e asciutta;
– vige il divieto assoluto di utilizzo di altro materiale per accensione e abbrucinamento della pira;
– ogni manifestazione dovrà concludersi perentoriamente entro le ore 23.00. La pira dovrà essere estinta prontamente con getti di acqua.
ORDINA
il divieto assoluto in caso di ALLERTA 2 – ROSSO di accensione e abbrucinamento della pira delle manifestazioni “PaneVin” normate al punto precedente.
INFORMA
– che avverso questo provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio o, in
alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, entro il termine di centoventi giorni;
– che, salvo il fatto non costituisca reato, la violazione alle disposizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 1 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
– che il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee di livello 1 e 2 è previsto sulla base della verifica, da parte di ARPAV, dei dati di qualità dell’aria nella stazione di riferimento di Conegliano e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti (http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php). Il lunedì e giovedì sono i giorni di controllo dei dati di qualità dell’aria sui giorni antecedenti. Al raggiungimento dei livelli di allerta si attiveranno le misure temporanee il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) e resteranno in vigore fino al giorno di controllo successivo. In particolare, se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì l’analisi da parte di ARPAV dei dati della stazione di riferimento porta ad una variazione in aumento del livello esistente (ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso), ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell’aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo. Il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) avviene se, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì sui dati delle stazioni di riferimento, si realizza una delle due seguenti condizioni:
- la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 μg/m3 e le previsioni meteorologiche e di qualità dell’aria prevedono per il giorno in
corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti; - si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 μg/m3 nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo. Il rientro al livello verde ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo;
– che il Comune avviserà circa il livello di allerta raggiunto attraverso il sito istituzionale (www.comune.susegana.tv.it) e comunicati stampa, a seguito di comunicazione di ARPAV, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto;
– che il cittadino per verificare la classe di prestazione emissiva del proprio generatore a biomassa legnosa può fare riferimento alla documentazione fornita dal produttore o consultare il proprio installatore;
INVITA
– a non utilizzare nei generatori a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che oltre a non rispettare l’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del
D.Lgs. 152/2006, non sia certificato conforme alla classe A1 della UNI EN ISO 17225-2;
– a rispettare rigorosamente le disposizioni di legge relative ai controlli periodici e di manutenzione degli impianti termici;
– ad utilizzare aspiratori per le pulizie domestiche con filtri ad alta efficienza filtrante (High Efficiency Particulate Air filter – HEPA);
– a sostituire/pulire i filtri dei sistemi di riscaldamento ad aria (es. condizionatori, mobiletti fan coil, ecc.), almeno due volte nel periodo di funzionamento dell’impianto;
– a bruciare nelle stufe legna secca stagionata (con tenore di umidità uguale o inferiore a 40%). Il legno secco si accende e brucia facilmente mentre all’aumentare del tenore di umidità aumenta
la difficoltà di accensione; non utilizzare il legno impregnato, verniciato o trattato, anche se solo frammisto con altra legna da ardere: la combustione di questo legno può liberare sostanze tossiche; non bruciare carta plastificata, sostanze artificiali di qualsiasi tipo, confezioni o contenitori (tetrapak). Chi brucia questi materiali produce gas nocivi e polveri e, allo stesso tempo, danneggia l’impianto; la fiamma blu o rosso chiaro indica una buona combustione (fiamme rosse o rosso scuro significano cattiva combustione) ed il fumo deve essere quasi invisibile (la fuoriuscita di fumo denso dal camino di colore dal giallo al grigio scuro, determina maggiore inquinamento); la cenere deve essere grigio chiaro o bianca (cenere scura e pesante e testa del camino sporca di nero indicano una cattiva combustione); devono prodursi poca fuliggine nei camini e basso consumo di combustibile (la presenza di molta fuliggine indica che c’è anche un elevato consumo di combustibile); lasciare sempre il controllo dell’aria completamente aperto finché nella camera di combustione c’è fiamma viva o se la camera stessa è ancora ben riscaldata. Se il fuoco langue, spaccare il legno in pezzi più piccoli e usare più di un pezzo per ciascun carico;
– ad acquistare la legna durante il periodo estivo (giugno-luglio) poiché, essendo il taglio dei boschi eseguito prevalentemente in autunno, si può essere sicuri che questa sia stagionata da circa un anno;
– ad accatastare la legna acquistata in un luogo protetto in modo tale che possa continuare il processo di stagionatura;
– ad utilizzare “apparecchi soffiatori” limitatamente alle operazioni di pulizia delle superfici erbose allo scopo di ridurre il fenomeno di sollevamento delle polveri;
– i titolari e/o gestori di attività commerciali e assimilabili (quali negozi, magazzini di vendita all’ingrosso o al minuto, supermercati ed esposizioni) a tenere chiuse le porte di accesso ai rispettivi locali.
DISPONE INOLTRE CHE
– il presente provvedimento sia pubblicato all’albo pretorio telematico e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità
dello stesso;
– il presente provvedimento venga trasmesso a:
- Regione Veneto;
- Provincia di Treviso – Settore Ecologia e Ambiente;
- Prefettura di Treviso;
- Questura di Treviso;
- Comando Provinciale di Treviso dei Vigili del Fuoco;
- Commissariato di P.S. di Conegliano;
- Nucleo Carabinieri Forestale Valdobbiadene;
- Corpo Unico di Polizia Locale del Coneglianese;
- ARPAV di Treviso;
- Azienda ULSS n. 2;
A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7/08/1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6/12/1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto. In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.
A norma dell’art. 8 della stessa Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la Geom. Eddy Dall’Anese – Responsabile Area IV Governo del Territorio.
Penalità a carico dei trasgressori a norma di legge.
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