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26 Marzo 2024

Istituzione divieto di transito in viale degli Alpini a Colfosco per tutti i veicoli con portata massima a pieno carico superiore a 3.5 t.

Il responsabile del servizio premesso che in Viale degli Alpini a Colfosco è stata realizzata qualche anno fa una lottizzazione di tipo residenziale con una viabilità interna e delle aree di sosta per gli automezzi;
– che ad oggi i lotti sono stati quasi tutti urbanizzati e l’area residenziale risulta stabilmente abitata e frequentata;
– considerato che è stata segnalata la presenza di mezzi pesanti che stazionano in ore diverse della giornata sia sulla carreggiata stradale che sugli stalli di sosta e che la presenza di un ponticello con portata limitata non consente comunque l’uscita a tutti i veicoli su via Canareggio comportando difficoltose e pericolose manovre per tornare indietro;
– ritenuto al fine di tutelare l’integrità della strada, la sicurezza per gli utenti e la regolare e sicura fruibilità anche da parte dei residenti di Viale degli Alpini, di regolamentare la viabilità mediante l’istituzione del divieto di transito a tutti i veicoli con portata massima a pieno carico superiore a 3.5 t;
– sentito il Corpo di Polizia Locale del Coneglianese che esprime parere favorevole all’istituzione di tale limitazione;
– ritenuto necessario pertanto, in ottemperanza al parere di cui sopra e per ovviare alle problematiche viabilistiche segnalate, istituire il divieto divieto di transito a tutti i veicoli con portata massima a pieno carico superiore a 3.5 t;
– visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” ed in particolare L’Art.7 c.1 che recita “Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco: a) adottare i provvedimenti indicati nell’art. 6, commi 1, 2 e 4;” e l’Art.6 c.4 che recita: “L’ente proprietario della strada può, con l’ordinanza di cui all’art. 5, comma 3: b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade”;
– visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
– visti gli artt. 107, comma 5, e 109 del D.lgs. 267/2000;
– visto il decreto sindacale n. 6 del 13/09/2023 con il quale il Sindaco ha nominato i Responsabili di Area – Titolari di posizione organizzativa, individuando il sottoscritto Responsabile dell’Area fino al 13/09/2024;

ORDINA

  1. L’istituzione del divieto di transito a tutti i veicoli con portata massima a pieno carico superiore a 3.5 t in viale degli Alpini a Colfosco;
  2. in deroga al divieto sopra esposto è consentito il transito, all’interno dell’area interdetta di cui al punto 1, ai veicoli che effettuano operazioni di carico e scarico delle merci (i conducenti di detti mezzi, pur se preventivamente e genericamente autorizzati dai competenti Uffici comunali, dovranno essere in grado di dimostrare, in ogni momento, di essere in possesso dei titoli idonei all’accesso/transito nell’area interdetta; ad es. esibendo agli organi di polizia stradale idonea documentazione di trasporto che attesti che il mezzo si stia recando presso un’attività o un abitazione per compiere manovre di carico/scarico merci);
  3. sono esclusi dal divieto sopraindicato, e quindi possono circolare senza restrizioni, i veicoli appartenenti ai seguenti Enti/Organi/Attività:
    a. Polizia Locale;
    b. forze di Polizia;
    c. mezzi di soccorso (ambulanze, VV.FF. ecc.);
    d. Forze Armate;
    e. Protezione Civile;
    f. mezzi pubblici/privati appartenenti a Ditte che si siano aggiudicate, es. con appalto, servizi per conto del
    Comune (mezzi spartineve, spargi sale, per potatura verde pubblico, raccolta rifiuti etc.);
    g) mezzi per la fornitura di acqua, gas, energia elettrica;
    h) mezzi di pronto intervento per fognature e spurgo pozzi neri;
    i) mezzi per servizi di pronto intervento e di emergenza connessi alla circolazione stradale;

DISPONE

  • il collocamento della prescritta segnaletica stradale a cura del personale comunale;
  • la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio Comunale;
  • la trasmissione della stessa al Corpo di Polizia Locale del Coneglianese;

AVVERTE

che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. n° 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada) e D.P.R. n° 495 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
A norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 ed in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse, avverso la presente ordinanza potrà presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in via alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Istituzione divieto di transito in viale degli Alpini a Colfosco per tutti i veicoli con portata massima a pieno carico superiore a 3.5 t.

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