Statuto Comunale

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 in data 8.5.2003
Pubblicato all’Albo Pretorio dal 9 maggio 2003 per 30 giorni
Esecutivo in data 8 giugno 2003

PREAMBOLO ALLO STATUTO

Il Consiglio comunale di Susegana richiamandosi ai valori di autonomia, libertà, pluralismo, cooperazione affermati nella Costituzione della Repubblica Italiana ed ai principi stabiliti nella Carta europea delle autonomie locali e nel Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, nonché alla peculiare tradizione storica, civile e culturale della nostra popolazione

ADOTTA

il presente Statuto come fondamentale atto costituente l’espressione dell’autonomia della Comunità di Susegana.

TITOLO I° – PRINCIPI FONDAMENTALI E PROGRAMMATICI

ART. 1 – PRINCIPI FONDAMENTALI

  1. La comunità di Susegana è comune autonomo, dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nell’ambito dei principi fissati dalla Costituzione italiana e dalle leggi generali della Repubblica e nell’ambito di un processo di integrazione europea, che ne determinano le funzioni e dalle norme del presente statuto.
  2. Il comune rappresenta e cura i bisogni e gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, culturale, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, alle scelte politiche.
  3. Il comune, dotato di autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica, ispira la propria attività al raggiungimento dei seguenti preminenti obiettivi:
    1. riconosce parità di diritti e doveri a tutti i cittadini, per garantire pari dignità ed opportunità;
    2. riconosce la famiglia quale elemento fondamentale della società;
    3. riconosce la cultura patrimonio inalienabile dei cittadini, valido ed efficace strumento di elevazione sociale della Comunità e concorre al suo diffondersi, favorisce altresì la creazione di spazi, strutture ed attività idonee a soddisfare le istanze di crescita personale e sociale dei cittadini;
    4. promuove la possibilità di accesso alla scuola dei suoi abitanti, difende i valori di libertà, di pace, di tolleranza, di solidarietà e la sacralità dei luoghi;
    5. riconosce il territorio comunale quale patrimonio della Comunità, favorisce la conoscenza, la salvaguardia e la fruibilità di esso, delle sue valenze culturali, storiche e ambientali;
    6. conserva e promuove la qualità dell’ambiente soprattutto salvaguardando la presenza dell’uomo sul territorio, ponendola al centro di tutte le iniziative comunali in considerazione dell’esistenza di un ecosistema comunale, del grande fiume Piave e della necessità di difendere l’agricoltura di tipo familiare, alla luce anche delle pericolosità ambientali costituite dalle rilevanti attività industriali presenti sul territorio;
    7. con riguardo alla tutela della salute, privilegia le azioni di prevenzione ed educazione sanitaria e mira a salvaguardare la salubrità e la sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita; garantisce altresì la difesa e l’assistenza delle categorie sociali più deboli, assicurando l’applicazione costante e reale delle normative della legge vigente ed assume come proprio il valore dell’accoglienza dedicando particolare attenzione ai problemi dell’immigrazione ed emigrazione, favorendo una mentalità aperta ed a misura della reale capacità di accoglienza; provvede a promuovere l’assistenza degli anziani in famiglia;
    8. indirizza le trasformazioni economiche verso la crescita dell’imprenditorialità nelle sue
      varie forme, singola, associata e cooperativa, con l’obiettivo della piena occupazione e del progresso economico;
    9. riconosce nel volontariato un bene prezioso per la crescita umana e della Comunità e, per meglio rispondere alle esigenze sociali, si avvale delle conoscenze, capacità e sensibilità di esso;
    10. riconosce, valorizza e promuove il ruolo dell’associazionismo che, senza fine di lucro, ispirato da principi di cultura, socialità ed ambientalismo, diffonde tali valori;
    11. valorizza le attività culturali, le tradizioni locali e del tempo libero, favorendo le collaborazioni con le istituzioni o formazioni sociali, che si prefiggono il raggiungimento dei medesimi valori;
  4. Il comune ispira la propria azione all’applicazione del principio delle pari opportunità fra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 e pertanto nella giunta comunale, negli organi collegiali non elettivi, nonché negli organi delle proprie enti, istituzioni e società, nelle rappresentanze in enti e nell’organizzazione interna garantisce un’adeguata presenza di entrambi i sessi.
  5. Il comune, nell’esercizio della potestà regolamentare, attua i principi dello Statuto dei Diritti del contribuente di cui alla legge 27.7.2000, n. 212.

ART. 2 – TERRITORIO

  1. Il territorio
    1. Il Comune di Susegana comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico approvato dall’Istituto Centrale di Statistica ai sensi delle leggi vigenti;
    2. Il territorio comunale è articolato nelle tre frazioni di Ponte della Priula, Colfosco, Collalto e nella località di Crevada, ognuna con definiti confini, relativa segnaletica e pertinenza anagrafica;
    3. Il Comune per la sua plurisecolare tradizione storica riconosce SUSEGANA come capoluogo e come sua sede e ne assume il nome: “Comune di Susegana”;
    4. Riconoscendo ad ogni frazione una propria identità storica, il Comune di Susegana assume la responsabilità di salvaguardare tale identità.

ART. 3 – SIMBOLI UFFICIALI E LORO UTILIZZO

  1. I simboli ufficiali del Comune sono:
    1. Lo stemma;
    2. Il gonfalone;
    3. Il sigillo.
  2. Lo stemma, approvato con decreto del Presidente della repubblica in data 2.4.1955 trascritto nel Registro Araldico dell’Archivio Centrale dello Stato il 13.01.1956, è costituito dalla rappresentazione: “d’azzurro, al castello al naturale torricellato di uno, merlato alla guelfa, aperto e finestrato del campo, fondato su un colle di verde, alla fascia scaccata di nero e d’argento, attraversante. Ornamenti esteriori del Comune”;
  3. Il gonfalone, approvato con il predetto decreto, è costituito da: “drappo partito d’azzurro e di bianco, riccamente ornato di ricami d’argento, e caricato dello stemma sopra descritto con l’iscrizione centrale in argento. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L’asta verticale sarà ricoperta di velluto dai colori del drappo alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d’argento”;
  4. Il sigillo, di forma circolare, al centro riporta lo stemma del Comune ed in corona la dicitura: Comune di Susegana-Provincia di Treviso.
  5. La raffigurazione dello stemma deve essere stampata su tutta la carta da lettere destinata alla corrispondenza esterna, nonché su tutti gli atti e documenti rilasciati dal comune.
  6. Il comune fa uso del gonfalone nelle cerimonie ufficiali. Il sindaco può disporre l’esibizione del gonfalone nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze ed ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione del comune ad una iniziativa.
  7. L’uso dello stemma, del gonfalone e del sigillo è riservato esclusivamente all’amministrazione comunale. E’ fatto in ogni caso divieto di utilizzare o riprodurre i predetti simboli ufficiali per fini commerciali o politici.
  8. La giunta può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del comune per fini non istituzionali, soltanto ove sussista un pubblico interesse.

ART. 4 – ALBO PRETORIO

  1. Il comune individua nella pagina iniziale del proprio sito web istituzionale una apposita sezione, accessibile senza formalità, da destinare ad “Albo pretorio” per la pubblicazione in forma digitale degli atti e dei provvedimenti amministrativi per i quali la legge, lo statuto o i regolamenti prevedono che sia data pubblicità legale.
  2. Vengono istituite delle bacheche frazionali per esporvi gli atti fondamentali e le iniziative del Comune, nonché gli eventuali interventi riguardanti le frazioni.

ART. 5 – RAPPORTI CON REGIONE, PROVINCIA ED ALTRI ENTI

  1. Il comune, nell’ambito della propria autonomia ed in un rapporto di pari dignità con gli altri enti pubblici territoriali, coopera con la regione e la provincia e concorre alla formazione di tutti gli strumenti programmatici sovracomunali che interessano il proprio territorio e lo sviluppo civile, sociale ed economico della propria comunità.
  2. Il comune opera con la provincia in modo coordinato e con interventi complementari, al fine di soddisfare gli interessi sovracomunali della popolazione.
  3. Il comune, prima di assumere e di disciplinare l’esercizio di funzioni o di servizi pubblici, valuta l’opportunità di esercitarli nelle forme di associazione e cooperazione previste dalla legge, tenendo conto dell’omogeneità dell’area territoriale interessata, delle eventuali tradizioni di collaborazione precedenti e delle economie di gestione conseguibili.

ART. 6 – FUNZIONI

  1. Il comune è titolare di funzioni proprie. Esercita altresì le funzioni attribuite o delegate da leggi statali o regionali, secondo il principio di sussidiarietà. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato, della regione e della provincia e promuove, per quanto di propria competenza, la loro specificazione ed attuazione.
  2. Il comune esercita tutte le funzioni idonee a soddisfare gli interessi, i bisogni e le esigenze della comunità, con l’obiettivo di raggiungere e consolidare, con il metodo della programmazione, quei valori che consentono una migliore qualità della vita, nel rispetto delle leggi statali e regionali.
  3. Il comune può svolgere le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
  4. Il comune può assumere iniziative di carattere extracomunale solo se di carattere umanitario.
  5. In particolare esercita le funzioni indicate nei successivi articoli.

ART. 7 – SVILUPPO SOCIALE

  1. Il comune esercita le funzioni relative all’assistenza sociale, alla tutela del diritto alla salute, all’istruzione pubblica e privata, allo sviluppo culturale, alla conservazione ed alla valorizzazione degli usi e costumi locali e delle proprie tradizioni storiche e culturali, allo sviluppo delle attività sportive e ricreative, all’agevolazione ed al potenziamento dell’associazionismo e del volontariato che non siano attribuite dalla legge ad altri enti.
  2. Ai fini di un maggior coinvolgimento di enti, associazioni e del volontariato le funzioni di cui al comma 1 possono essere esercitate dalle medesime cooperative regolarmente costituite.

ART. 8 – ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO

  1. Il comune esercita nell’ambito delle proprie competenze le funzioni relative:
    1. alla tutela dell’ambiente, adottando strumenti per la difesa del suolo e del sottosuolo e per l’eliminazione delle cause di inquinamento atmosferico, idrico ed acustico;
    2. all’attuazione di piani e strumenti per la protezione civile;
    3. alla tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico, architettonico ed archeologico;
    4. alla disciplina dell’utilizzazione del territorio mediante la pianificazione urbanistica, la regolamentazione edilizia e la salvaguardia ambientale;
    5. alla pianificazione e regolamentazione della viabilità, del traffico e della circolazione;
    6. alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di ogni altra opera pubblica finalizzata ad esigenze sociali della popolazione ed all’interesse pubblico e generale.
  2. Riconoscendo il territorio quale patrimonio dell’intera Comunità, il Comune di Susegana predispone attività di ricerca, studio e censimento e raccolta dei dati, per conoscere, documentare e definire tale patrimonio, costituendo un apposito archivio da utilizzare come base per la redazione dei propri strumenti di pianificazione.

ART. 9 – SVILUPPO ECONOMICO

  1. Spetta al comune:
    1. promuovere, nel settore dell’agricoltura, iniziative utili a favorire forme di associazionismo e di cooperazione, nonché lo studio, la ricerca e la diffusione di nuovi sistemi e tecnologie per la produzione agricola nel rispetto dell’ecosistema;
    2. predisporre gli strumenti necessari ad un armonico sviluppo dell’artigianato e dell’attività industriale favorendo forme di associazionismo ed iniziative idonee a mantenere ed incrementare i livelli di occupazione e di reddito;
    3. promuovere lo sviluppo del commercio, del turismo e dei servizi mediante idonee iniziative, allo scopo di garantire la migliore funzionalità del settore nell’interesse della comunità.

TITOLO II° – ORGANI DEL COMUNE

ART. 10 – ORGANI DEL COMUNE

  1. Sono organi di governo del comune: il consiglio comunale, la giunta comunale ed il sindaco.

CAPO I° – CONSIGLIO COMUNALE

ART. 11 – ELEZIONE, COMPOSIZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO COMUNALE

  1. L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.
  2. Le cause da incandidabilità, ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di consigliere comunale sono stabilite dalla legge.

ART. 12 – FUNZIONI

  1. Il consiglio comunale:
    1. rappresenta l’intera comunità;
    2. assicura e garantisce lo sviluppo positivo dei rapporti e la cooperazione con i soggetti pubblici e privati e con gli istituti di partecipazione attraverso opportune iniziative ed azioni di collegamento, di consultazione e di coordinamento;
    3. determina l’indirizzo politico, sociale ed economico dell’attività amministrativa e ne controlla l’attuazione;
    4. ha autonomia organizzativa e funzionale da esercitarsi con le modalità previste da apposito regolamento;
    5. opera le scelte fondamentali della programmazione comunale e ne stabilisce gli indirizzi generali, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale;
    6. svolge le proprie funzioni, conformandosi ai principi stabiliti nello statuto e nelle norme regolamentari, individuando gli obiettivi e le finalità da raggiungere, nonché la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari alla propria azione;
    7. impronta la propria azione ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, al fine di assicurare il buon andamento e l’imparzialità;
    8. ispira la propria azione al principio della solidarietà.

ART. 13 – ATTRIBUZIONI

  1. Il consiglio comunale:
    1. esercita le attribuzioni di indirizzo e di controllo politico–amministrativo con l’adozione degli atti fondamentali previsti dalla legge e dai principi generali dell’ordinamento giuridico;
    2. esercita l’autonomia finanziaria e impositiva, nonché la potestà regolamentare nell’ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica;
    3. definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede direttamente alla nomina dei predetti rappresentanti, quando ciò sia ad esso espressamente riservato dalla legge. Tali indirizzi sono definiti entro un termine che consenta al sindaco di provvedere alle suddette nomine e designazioni.
    4. può definire indirizzi nei confronti dei propri rappresentanti in enti, aziende, istituzioni, società di capitali, secondo i programmi generali di politica amministrativa del comune.
  2. Il consiglio comunale non può delegare l’esercizio delle proprie attribuzioni.

ART. 14 – PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

  1. Il sindaco neo eletto dispone la convocazione della prima seduta del consiglio comunale entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi da consegnarsi almeno cinque giorni prima della seduta, che comunque deve avvenire entro dieci giorni dalla convocazione.
  2. La prima seduta del nuovo consiglio comunale è riservata:
    1. alla convalida del sindaco e dei consiglieri comunali eletti;
    2. al giuramento del sindaco;
    3. alla comunicazione da parte del sindaco della composizione della nuova giunta comunale e dell’assessore incaricato a svolgere le funzioni di vice sindaco;
    4. all’elezione della commissione elettorale comunale.
  3. Tale seduta, presieduta dal sindaco, è pubblica e la votazione palese. Il consigliere comunale delle cui cause ostative si discute può partecipare sia alla discussione che alla votazione.
  4. Per la validità della seduta e della deliberazione relative alla convalida degli eletti si applicano le norme previste dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.
  5. Non si fa luogo ad altre deliberazioni, se non dopo aver proceduto alle eventuali surrogazioni dei consiglieri comunali non convalidati.
  6. L’iscrizione all’ordine del giorno della convalida degli eletti comprende anche l’eventuale surrogazione degli ineleggibili e l’avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
  7. Qualora dopo la proclamazione degli eletti e prima della convalida uno o più consiglieri rassegnino le dimissioni, si procede immediatamente alla surrogazione onde poter effettuare la convalida nella completezza strutturale e rappresentativa del consiglio comunale.

ART. 15 – DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI MANDATO

  1. Entro quattro mesi dalla data delle elezioni, il sindaco presenta al consiglio comunale un documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
  2. A tal fine il documento, sottoscritto dal sindaco e dagli assessori, viene depositato nell’ufficio di segreteria almeno trenta giorni prima della seduta consiliare prevista per la sua presentazione. Di tale deposito viene data comunicazione scritta ai capigruppo consiliari.
  3. Eventuali richieste di integrazioni o modifiche devono essere presentate entro e non oltre venti giorni dalla data del deposito.
  4. Il documento programmatico, eventualmente integrato o modificato sulla base di quanto proposto dai consiglieri, viene approvato dalla giunta e presentato al consiglio comunale per la discussione, senza essere oggetto di votazione.
  5. Nella deliberazione che approva il bilancio di previsione o le sue variazioni si dà atto della coerenza dei predetti provvedimenti con le linee programmatiche di mandato ovvero vengono apportati i necessari adeguamenti alle stesse.
  6. Il consiglio comunale inoltre provvede alla verifica dell’attuazione delle linee medesime, entro il mese di settembre di ciascun anno, contestualmente alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, prevista dall’articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

ART 16 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

  1. Il funzionamento del consiglio comunale è disciplinato da apposito regolamento che si conforma ai principi di trasparenza e democrazia nel rispetto dei limiti fissati dalle leggi e dal presente statuto.

ART. 17 – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

  1. Le sedute del consiglio comunale sono presiedute, secondo le norme del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, dal sindaco, in sua assenza dal vice sindaco ed in assenza di quest’ultimo, dal consigliere anziano.

CAPO II° – CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 18 – I CONSIGLIERI COMUNALI

  1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri comunali sono regolati dalla legge.
  2. Ciascun consigliere comunale rappresenta l’intera comunità, senza vincolo di mandato.
  3. I consiglieri comunali entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio comunale la relativa deliberazione.
  4. Ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del comune.
  5. L’entità e i tipi di indennità spettanti ai consiglieri comunali sono stabiliti dalla legge.

ART. 19 – DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

  1. I consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni di cui fanno parte.
  2. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consiliari consecutive, sono dichiarati decaduti.
  3. La decadenza è dichiarata dal consiglio comunale.
  4. Qualora si verifichi l’ipotesi di cui al comma 2, il sindaco, d’ufficio o su istanza di un qualsiasi consigliere o di qualunque elettore del comune, avvia, entro 15 giorni dalla richiesta, la procedura di decadenza. A tal fine rivolge invito al consigliere interessato a presentare, nel termine di 15 giorni dalla notifica di avvio del procedimento, le proprie giustificazioni.
  5. Il consiglio comunale, nei successivi 15 giorni, si pronuncia e, nel caso in cui non ritenga accoglibili le giustificazioni o in caso di inerzia dello stesso consigliere, dichiara la decadenza, procedendo contestualmente alla surrogazione.
  6. La deliberazione con cui viene esaminata e, se del caso, dichiarata la decadenza deve essere adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. Alla discussione e votazione può partecipare il consigliere della cui decadenza si debba deliberare.
  7. I consiglieri comunali sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
  8. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto d’ufficio.

ART. 20 – DIRITTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

  1. I consiglieri comunali:
    1. esercitano il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del consiglio comunale, ivi compreso lo statuto e i regolamenti;
    2. possono formulare interrogazioni, mozioni ed istanze di sindacato ispettivo;
    3. esercitano l’attività di controllo nei modi stabiliti dalla legge;
    4. hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune e dalle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all’espletamento del mandato;
    5. hanno inoltre diritto ad ottenere, da parte del sindaco, un’adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al consiglio comunale;
    6. hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni, secondo quanto stabilito dalla legge e dal regolamento di funzionamento del consiglio comunale.
  2. L’esercizio dei diritti di cui al comma 1 è disciplinato dal regolamento di funzionamento del consiglio comunale.
  3. Il comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l’assistenza in sede processuale ai consiglieri comunali, agli assessori ed al sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all’espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile e penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con il comune.
  4. In caso di sentenza definitiva di condanna, il comune richiede all’amministratore condannato gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni ordine di giudizio.

ART. 21 – DIMISSIONI, SOSPENSIONE, DECADENZA E SURROGA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

  1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo nell’ordine temporale di presentazione. Le dimissioni d’atto e sono immediatamente efficaci. Il non presentate personalmente devono essere consiglio comunale, entro e non oltre dieci autenticate ed inoltrate al protocollo per il giorni, procede alla surroga dei consiglieri tramite di persona delegata con atto dimissionari, con separate deliberazioni, autenticato in data non anteriore a cinque seguendo l’ordine di presentazione delle giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio comunale, entro e non oltre dieci giorni, procede alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
  2. Quando le dimissioni contestuali, ovvero rese con atti separati, ma contemporaneamente presentati al protocollo, riguardano la metà più uno dei consiglieri comunali assegnati, escluso il sindaco, non si procede alla surroga dei consiglieri dimissionari e il sindaco dà immediata comunicazione al prefetto per i conseguenti adempimenti.
  3. Nel caso di sospensione di un consigliere comunale, adottata a sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, il consiglio comunale, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l’esercizio delle funzioni di consigliere comunale al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione con la medesima persona.
  4. Per la decadenza conseguente al mancato intervento a tre sedute consiliari, si rinvia a quanto stabilito dall’articolo 19. Per gli altri casi di decadenza, si rinvia alle specifiche disposizioni di legge.
  5. Alla surroga del consigliere deceduto provvede il consiglio comunale nella sua prima riunione.

ART. 22 – CONSIGLIERE ANZIANO

  1. E’ consigliere anziano colui che nelle elezioni amministrative comunali ha ottenuto la maggior cifra individuale, costituita dal numero dei voti di lista aumentata dei voti di preferenza, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri. A parità di cifra individuale, la carica spetta al più anziano d’età.
  2. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l’assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che nella graduatoria di anzianità, determinata secondo i criteri di cui al comma precedente, occupa il posto immediatamente successivo.

ART. 23 – GRUPPI CONSILIARI E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

  1. I consiglieri comunali eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere comunale, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
  2. Il consigliere comunale che si distacchi dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisca ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora tre o più consiglieri comunali vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che nomina al suo interno il capogruppo.
  3. Delle designazioni dei capigruppo è data comunicazione scritta al segretario comunale.
  4. I capigruppo con il sindaco costituiscono la conferenza dei capigruppo, organo interno, il cui funzionamento e le cui attribuzioni sono stabilite dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.
  5. Nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati come segue:
    1. per la lista di maggioranza, nel consigliere comunale non componente la giunta comunale, che abbia riportato la più alta cifra individuale;
    2. per le altre liste, nel candidato sindaco non eletto.

CAPO III° – COMMISSIONI

ART. 24 – COMMISSIONI CONSILIARI

  1. Per il miglior esercizio delle funzioni, il consiglio comunale può avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale e nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne.
  2. Le commissioni, permanenti o temporanee, sono disciplinate nei poteri, nell’organizzazione e nelle forme di pubblicità dei lavori da apposito regolamento.
  3. Qualora vengano istituite commissioni aventi finalità di controllo e di garanzia, la presidenza delle stesse è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

ART. 25 – COMMISSIONI DI INDAGINE

  1. Il consiglio comunale, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull’attività dell’amministrazione.
  2. Il regolamento stabilisce la composizione delle commissioni di cui al comma 1 secondo criteri di rappresentanza proporzionale, i poteri ad esse attribuiti, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori.

ART. 26 – COMMISSIONI COMUNALI

  1. Oltre alle commissioni comunali previste dalla legge possono essere nominate,  nel rispetto del principio di pari opportunità fra uomini e donne, commissioni comunali con compiti di consultazione, di ricerca, di studio, di promozione e di proposta.
  2. Le materie di competenza, la composizione, le attribuzioni, le norme relative alla nomina ed al funzionamento delle commissioni sono stabilite da apposito regolamento.
  3. Le commissioni possono invitare ai propri lavori rappresentanti di organismi associativi e delle forze sociali, politiche ed economiche per l’esame di specifici argomenti.
  4. Le commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori ogni qual volta questi lo richiedano.

CAPO IV° – GIUNTA COMUNALE

ART. 27 – LA GIUNTA COMUNALE

  1. La giunta comunale collabora con il sindaco nel governo del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Collabora, altresì, con il sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del consiglio comunale.
  2. Riferisce annualmente al consiglio comunale sulla propria attività con apposita relazione da presentarsi in sede di approvazione del rendiconto.
  3. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio comunale.
  4. Compie, comunque, gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dal presente statuto, del sindaco, del segretario comunale e dei responsabili dei servizi.
  5. Promuove e resiste alle liti nonché concilia e transige nell’interesse del comune.
  6. Adotta i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

ART. 28 – COMPOSIZIONE E PRESIDENZA

  1. La giunta comunale è nominata dal sindaco ed è composta:
    1. dal sindaco, che la presiede;
    2. da un numero massimo di 5 assessori, fra cui il vice sindaco.
    3. 1-bis) Nel rispetto del principio di pari opportunità fra uomini e donne, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico.
  2. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge.
  3. Un assessore può essere nominato anche tra i cittadini non facenti parte del consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale. Tale assessore non può ricoprire la carica di vice sindaco. Può partecipare alle sedute del consiglio comunale e intervenire nella discussione, ma non ha diritto di voto.
  4. In caso di assenza del sindaco, la giunta comunale è presieduta dal vice sindaco o, in sua assenza, dall’assessore anziano.

ART. 29 – ANZIANITÀ DEGLI ASSESSORI

  1. L’anzianità degli assessori è determinata dall’ordine in cui è comunicata dal sindaco al consiglio comunale.

ART. 30 – DURATA IN CARICA

  1. Salvo il caso di revoca da parte del sindaco, la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.
  2. La medesima rimane in carica fino all’elezione del nuovo sindaco e del nuovo consiglio comunale anche in caso di scioglimento anticipato del consiglio stesso a seguito di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco.

ART. 31 – SFIDUCIA

  1. Il voto contrario del consiglio comunale ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
  2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio comunale.
  3. Tale mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco.
  4. La mozione viene posta in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al protocollo comunale.
  5. L’approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del consiglio comunale e la nomina di un commissario a’ sensi delle leggi vigenti.

ART. 32 – CESSAZIONE DI SINGOLI ASSESSORI

  1. Gli assessori singoli cessano dalla carica per:
    1. morte;
    2. dimissioni;
    3. revoca.
  2. Le dimissioni da assessore sono presentate per iscritto al sindaco.
  3. Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio comunale.
  4. Alla sostituzione dei singoli assessori dimissionari, deceduti o revocati, provvede il sindaco che ne dà comunicazione al consiglio comunale.

ART. 33 – FUNZIONAMENTO

  1. L’attività della giunta comunale è collegiale.
  2. La giunta comunale è convocata e presieduta dal sindaco, che fissa gli oggetti all’ordine del
    giorno della seduta.
  3. Il sindaco dirige e coordina l’attività della giunta comunale che delibera con l’intervento della
    maggioranza dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.
  4. Le sedute della giunta comunale non sono pubbliche.
  5. Alle sedute può partecipare il consigliere delegato dal Sindaco, senza diritto di voto.
  6.  Il segretario comunale partecipa alle riunioni della giunta comunale, cura la redazione del
    verbale dell’adunanza, che deve essere sottoscritto da chi presiede la seduta e dal segretario
    comunale stesso.

CAPO V° – SINDACO

ART. 34 – IL SINDACO

  1. Il sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione comunale ed esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza e di sovraintendenza.
  2. Il sindaco esercita le funzioni di ufficiale del Governo nei casi previsti dalla legge.
  3.  Ha competenze e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
  4. Le modalità per l’elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all’ufficio di sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica sono disciplinati dalla legge.

ART. 35 – ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

  1. Il sindaco:
    1. ha la rappresentanza legale, anche in giudizio, del comune;
    2. è l’organo responsabile dell’amministrazione del comune;
    3. impartisce direttive al segretario comunale ed ai responsabili dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.
  2. Il sindaco:
    1. nomina e revoca i componenti la giunta comunale, con facoltà di assegnare a ciascuno di essi la cura di uno o più settori particolari dell’amministrazione;
    2. può assegnare ad un consigliere comunale la cura di uno più settori particolari dell’Amministrazione;
    3. provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale, alla nomina,
      designazione e revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni;
    4. nomina e revoca i responsabili dei servizi e degli uffici, attribuisce e definisce gli eventuali incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dall’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nonché dal presente statuto e dai regolamenti comunali;
    5. promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici, i servizi, le aziende speciali, le istituzioni e le società appartenenti al comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio o dalla giunta, in base alle rispettive competenze;
    6. promuove, assume iniziative, conclude ed approva accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
    7. assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
    8. convoca i comizi per i referendum e costituisce l’ufficio per le operazioni referendarie;
    9. presenta istanze allo Stato, alla regione o ad altri soggetti, per la concessione di contributi al comune;
    10. adotta le ordinanze previste dalla legge;
    11. coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
    12. nomina il segretario comunale, scegliendolo tra gli iscritti nell’apposito Albo dei segretari comunali e provinciali e può revocarlo, previa deliberazione di giunta, per violazione dei doveri d’ufficio;
    13. verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

ART. 36 – ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

  1. Il sindaco:
    1. acquisisce direttamente presso gli uffici e i servizi informazioni ed atti anche riservati;
    2. promuove, tramite il segretario comunale indagini e verifiche amministrative sull’intera attività del comune;
    3. può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società appartenenti al comune, tramite i rappresentanti legali delle stesse;
    4. impartisce direttive al servizio di polizia locale, vigilando sull’espletamento dell’attività stessa.

ART . 37 – ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

  1. Il sindaco:
    1. convoca e presiede la giunta comunale ed il consiglio comunale;
    2. stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute della giunta comunale e del consiglio;
    3. convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari;
    4. esercita i poteri di polizia nelle sedute del consiglio comunale e degli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presieduti;
    5. risponde, entro trenta giorni dal loro ricevimento, alle interrogazioni ed alle istanze di sindacato ispettivo presentate dai consiglieri comunali e provvede, in caso di richiesta, a farle inserire all’ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio comunale;
    6. riceve le mozioni da sottoporre al consiglio comunale nella prima seduta utile.

ART. 38 – ATTRIBUZIONI PER LE FUNZIONI STATALI

  1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
    1. all’emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
    2. allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
    3. alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico informandone preventivamente il prefetto.
  2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo:
    1. sovrintende altresì alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
    2. adotta provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, dandone preventiva informazione al prefetto.
  3. Il sindaco segnala, inoltre, alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno stato membro dell’Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato.

ART. 39 – FUNZIONI SOSTITUTIVE

  1. Il vice sindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza, sospensione o impedimento temporaneo all’esercizio delle funzioni.
  2. Il medesimo sostituisce il sindaco fino alla elezione del nuovo sindaco in caso di scioglimento anticipato del consiglio comunale per dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del medesimo.
  3. In caso di contemporanea assenza del sindaco e del vicesindaco, spetta all’assessore anziano svolgere le funzioni di capo dell’amministrazione e di ufficiale del governo.

ART. 40 – DIMISSIONI DEL SINDACO

  1. Le dimissioni del sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla presentazione al consiglio, determinano lo scioglimento del consiglio comunale e la contestuale nomina di un commissario.
  2. Il segretario comunale dà comunicazione al prefetto della presentazione delle dimissioni al consiglio.

TITOLO III° – ASSETTO ORGANIZZATIVO

ART. 41 – PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

  1. L’organizzazione degli uffici e dei servizi si attua secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
  2. I poteri di indirizzo politico-amministrativo e di controllo spettano agli organi di governo del comune, mentre la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa spetta ai responsabili dei servizi.
  3. I regolamenti e gli atti di organizzazione, nel rispetto dei principi statutari e della legislazione vigente, stabiliscono le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa,  rapporti tra le stesse e con gli organi di governo.

ART. 42 – SEGRETARIO GENERALE

  1. Il segretario generale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo.
  2. Il consiglio comunale può approvare convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell’ufficio del segretario generale.

ART. 43 – FUNZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

  1. Il segretario generale:
    1. svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del comune in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti;
    2. sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l’attività;
    3. partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
    4. può rogare tutti i contratti nei quali il comune è parte e autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse del comune;
    5. esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti comunali o conferitagli dal sindaco.

ART 44 – DIRETTORE GENERALE (abrogato)

ART. 45 – RESPONSABILI DEI SERVIZI

  1. I responsabili dei servizi sono i soggetti preposti alla direzione delle aree in cui è articolata la struttura comunale.
  2. I responsabili dei servizi assicurano con autonomia operativa, negli ambiti di propria competenza, l’ottimale gestione delle risorse loro assegnate per l’attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici. Rispondono altresì della validità delle prestazioni e del raggiungimento degli obiettivi programmati. Compete al sindaco e alla giunta emanare direttive ai responsabili dei servizi, al fine dell’esercizio della funzione di verifica e controllo sugli atti aventi rilevanza esterna ed a rilevante contenuto di discrezionalità.

ART 46 – INCARICHI ESTERNI

  1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

TITOLO IV° – SERVIZI PUBBLICI

ART. 47 – SERVIZI PUBBLICI

  1. Il comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.
  2. La gestione dei servizi privi di rilevanza industriale può avvenire nelle seguenti forme:
    1. in economia;
    2. in concessione a terzi,
    3. a mezzo di azienda speciale, anche consortile;
    4. a mezzo di istituzione;
    5. a mezzo di società di capitali costituite o partecipate dal comune;
    6. a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
  3. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio è effettuata dal consiglio comunale previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dallo statuto.
  4. Il comune può procedere all’affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni dallo stesso costituite o partecipate.
  5. I rapporti tra il comune ed i soggetti erogatori dei servizi sono regolati da contratti di servizio.
  6. Le forme di gestione dei servizi pubblici di rilevanza industriale sono disciplinate dalla legge.

ART. 48 – GESTIONE IN ECONOMIA

  1. Il comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione, di una azienda speciale, di una società di capitali o la partecipazione ad una società di capitali.
  2. Con apposite norme di natura regolamentare il consiglio comunale stabilisce i criteri e le modalità per la gestione in economia dei servizi.

ART. 49 – CONCESSIONE A TERZI

  1. Quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di utilità sociale, la gestione dei servizi pubblici privi di rilevanza industriale può essere affidata in concessione a terzi.
  2. La concessione è regolata da condizioni che garantiscano l’espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal comune e dall’utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
  3. Il conferimento della concessione di servizi avviene in base a procedure ad evidenza pubblica. Qualora il conferimento riguardi servizi culturali e sociali oppure assistenziali rivolti direttamente alla persona, la concessione può essere affidata, mediante trattativa privata, a soggetti di fiducia previa valutazione dei requisiti di professionalità e competenza tecnica del concessionario, della economicità della concessione e dell’esistenza o meno sul mercato di una pluralità di soggetti offerenti il medesimo servizio.

ART. 50 – AZIENDA SPECIALE

  1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale è effettuata a mezzo di aziende speciali, anche consortili, che possono essere preposte anche a più servizi.
  2. Le aziende speciali sono enti strumentali del comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal consiglio comunale.
  3. Sono organi dell’azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
  4. Il presidente e il consiglio di amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel comune le cariche di consigliere, assessore comunale e di revisore dei conti. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del comune o di altre aziende speciali comunali, i parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco e degli assessori comunali.
  5. Il sindaco procede alla revoca del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione qualora essi non si attengano agli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale. Il sindaco inoltre procede alla sostituzione del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione dimissionari, cessati o revocati dalla carica.
  6. Il direttore è l’organo al quale compete la direzione gestionale dell’azienda con le conseguenti responsabilità.
  7. L’ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell’ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l’obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
  8. Il comune conferisce il capitale di dotazione, il consiglio comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione.
  9. Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.
  10. Il consiglio comunale delibera la costituzione dell’azienda speciale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e ne approva lo statuto.

ART. 51 – ISTITUZIONE

  1. 1. Per l’esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il consiglio comunale può costituire istituzioni, organismi strumentali del comune, dotati di sola autonomia gestionale.
  2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore. Il numero dei componenti del consiglio è stabilito dal regolamento.
  3. Per l’elezione e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le norme di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 50.
  4. Il direttore dell’istituzione è l’organo al quale compete la direzione gestionale dell’istituzione, con la conseguente responsabilità.
  5. L’ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dallo statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nelle loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l’obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l’equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
  6. Il consiglio comunale:
    1. stabilisce i mezzi finanziari, il personale e le strutture assegnate alle istituzioni;
    2. determina le finalità e gli indirizzi;
    3. approva gli atti fondamentali previsti dal regolamento;
    4. esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione;
    5. provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
  7. Il collegio dei revisori dei conti del comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
  8. La costituzione delle istituzioni è disposta con deliberazione del consiglio comunale che approva il regolamento di gestione.

ART. 52 – SOCIETÀ DI CAPITALI

  1. La gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza tali da richiedere investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, può essere affidata a società di capitali costituite o partecipate dal comune.
  2. Il consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa.
  3. Nelle società di cui al comma 1, la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l’attribuzione della maggioranza delle azioni al comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale, agli altri comuni che fruiscono degli stessi, nonché, ove questa vi abbia interesse, alla provincia. Gli enti predetti possono costituire, in tutto o in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.
  4. Il comune, inoltre, per la gestione dei servizi privi di rilevanza industriale o per il raggiungimento di interessi generali può partecipare a società di capitali, anche a capitale pubblico minoritario, con le modalità e i criteri stabiliti dalla vigente normativa in materia.
  5. Lo statuto della società prevede la nomina diretta da parte del sindaco di un numero di amministratori proporzionale all’entità della partecipazione comunale.

TITOLO V° – FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE FRA ENTI

ART. 53 – PRINCIPI DI COOPERAZIONE

  1. Il comune, per l’esercizio di servizi o funzioni e per l’attuazione di opere, interventi o programmi, informa la propria attività al principio dell’associazionismo e della cooperazione con gli altri comuni, con la provincia, con la regione e con gli altri enti interessati.
  2. A tal fine l’attività del comune si organizza attraverso convenzioni, consorzi, accordi di programma ed altri istituti previsti dalla legge.

ART. 54 – CONVENZIONI

  1. Il consiglio comunale può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri comuni e con la provincia per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati. Il comune inoltre partecipa alle altre forme di convenzione obbligatorie previste dalla legge.
  2. Le convenzioni specificano i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
  3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.
  4. La convenzione regola i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.
  5. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi.

ART. 55 – CONSORZI

  1. Il consiglio comunale, per la gestione associata di uno o più servizi, può deliberare la costituzione o la partecipazione a un consorzio con altri enti pubblici locali o enti pubblici a ciò autorizzati dalla legge, approvando, a maggioranza assoluta dei suoi componenti:
    1. la convenzione che stabilisce i fini e la durata del consorzio, le nomine e le compentenze degli organi consortili, la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall’assemblea, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
    2. lo statuto del consorzio che, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l’organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.
  2. Il consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.
  3. Sono organi del consorzio:
    1. l’assemblea, composta dai rappresentanti legali degli enti associati o da un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto;
    2. il consiglio di amministrazione, eletto dall’assemblea. La composizione del consiglio di amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca sono stabilite dallo statuto;
    3. il presidente, eletto dall’assemblea con le modalità stabilite dallo statuto.
  4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intende gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso la forma consortile.
  5. Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un consorzio.

ART. 56 – ACCORDI DI PROGRAMMA

  1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il sindaco, sussistendo la competenza primaria o prevalente del comune sull’opera, sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.
  2. Il sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l’accordo di programma.
  3. Il sindaco, previa definizione dei contenuti fondamentali da parte del consiglio comunale, con proprio atto formale, approva e stipula l’accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione.
  4. Qualora l’accordo determini variazione degli strumenti urbanistici del comune, l’adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.
  5. Nel caso che l’accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, degli interventi e dei programmi, ove sussista un interesse del comune a partecipare alla loro realizzazione, il sindaco partecipa all’accordo in relazione alle competenze e all’interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, agli interventi ed ai programmi da realizzare, ed interviene nella  stipulazione previa definizione dei contenuti fondamentali da parte del consiglio comunale.
  6. Per l’attuazione degli accordi suddetti, si applicano le disposizioni stabilite dalla legge.

TITOLO VI° – PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I° – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 57 – ORGANISMI E FORME ASSOCIATIVE DI  PARTECIPAZIONE

  1. Il comune garantisce l’effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all’attività politica, amministrativa, economica e sociale della comunità.
    2. A tal fine viene favorita la formazione di organismi a base associativa e cooperativa, riconoscendone forme di sussidiarietà, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi pubblici a domanda individuale a tutela di interessi diffusi, portatori di obiettivi culturali, sportivi, economici sociali ed educativi.

ART. 58 – VALORIZZAZIONE DELL’ASSOCIAZIONISMO E DEL VOLONTARIATO

  1. Il comune valorizza le libere forme dell’associazionismo e del volontariato attraverso:
    1. l’acquisizione di pareri e proposte per la soluzione di problemi interessanti i singoli campi di attività;
    2. l’accesso agevolato alle strutture e servizi comunali ed agli atti amministrativi;
    3. forme di consultazione su singole materie con le associazioni interessate mediante assemblee, questionari ed il coinvolgimento in organismi di partecipazione od in commissioni comunali;
    4. l’obbligo di motivare le ragioni che non consentono l’accoglimento delle proposte formulate;
    5. la possibilità di presentare memorie, documentazioni ed osservazioni utili alla formazione dei più importanti atti fondamentali dell’attività amministrativa.
  2. Il comune può concedere alle associazioni, in relazione alle risorse disponibili, concreti aiuti organizzativi, strumentali e finanziari per il perseguimento di finalità considerate di rilevante interesse per la comunità, con le modalità e nelle forme predeterminate con apposito regolamento.

ART. 59 – ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO

  1. Viene istituito l’albo comunale delle associazioni e del volontariato.
  2. L’iscrizione è disposta con provvedimento del responsabile del servizio, il quale dovrà verificare annualmente la persistenza delle condizioni di iscrizione all’albo, disponendo la sospensione delle associazioni prive dei requisiti di cui al comma 3.
  3. Per l’iscrizione all’albo le associazioni devono avere i seguenti requisiti:
    1. essere costituite con atto pubblico o con scrittura privata registrata, oppure aderire ad enti od organismi a carattere nazionale, regionale o provinciale, oppure aver depositato presso l’amministrazione comunale la documentazione da essa richiesta;
    2. lo statuto deve essere improntato ai principi di democrazia e prevedere la possibilità di iscrizione dei cittadini;
    3. avere almeno nove soci;
    4. presentare, all’inizio dell’anno sociale, il programma dell’attività ed il resoconto dell’anno
      precedente.

CAPO II° – PARTECIPAZIONE COLLABORATIVA

ART. 60 – ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

  1. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al sindaco istanze, petizioni e proposte dirette a sollecitare o a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
  2. Il sindaco dà risposta scritta entro trenta giorni dal loro ricevimento.
  3. Delle istanze, petizioni ed interrogazioni che riguardano interessi collettivi, viene data comunicazione ai Capigruppo.

ART. 61 – DIRITTO DI INIZIATIVA

  1. L’iniziativa popolare per la formazione di provvedimenti amministrativi di interesse generale, di competenza del consiglio comunale, si esercita mediante la presentazione di proposte redatte in uno schema di deliberazione.
  2. La proposta di iniziativa è sottoscritta da almeno il cinque per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune.
  3. Qualora la proposta di iniziativa non riguardi l’intero territorio comunale, è sottoscritta da almeno il cinque per cento degli iscritti alle liste elettorali riferito alla frazione o alle frazioni interessate di cui all’articolo 2.
  4. Sono escluse dall’esercizio del diritto d’iniziativa le seguenti materie:
    1. tributi comunali e bilancio di previsione;
    2. espropriazione per pubblica utilità;
    3. designazioni e nomine;
    4. materie che non siano di competenza esclusiva del comune o dei suoi organi istituzionali.
  5. Le firme dei proponenti devono essere autenticate a norma della legge elettorale.
  6. Il comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l’esercizio del diritto di iniziativa.

ART. 62 – PROCEDURA PER L’APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI INIZIATIVA

  1. Il consiglio comunale è tenuto a prendere in esame la proposta, corredata dai pareri previsti dalla legge, entro sessanta giorni dalla sua presentazione.
  2. Scaduto il termine di cui al comma 1, la proposta viene iscritta all’ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio comunale.

ART. 63 – DIRITTO DI INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO

  1. Il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo è regolato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo le modalità previste dal regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti, alle informazioni e ai documenti amministrativi.

CAPO III° – PARTECIPAZIONE CONSULTIVA

ART. 64 – REFERENDUM

  1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi diretti a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi in materia di esclusiva competenza locale.
  2. Sono esclusi dal referendum:
    1. lo statuto comunale;
    2. le materie concernenti i tributi locali e le tariffe;
    3. le norme e i provvedimenti statali e regionali relativi a disposizioni obbligatorie per il comune;
    4. le materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria con esito negativo nell’ultimo quinquennio;
    5. i piani territoriali ed urbanistici e loro modificazioni;
    6. le designazioni e le nomine di rappresentanti.
  3. L’iniziativa del referendum può essere presa:
    1. dal consiglio comunale con provvedimento adottato a maggioranza assoluta dei componenti assegnati;
    2. dal venticinque per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune.
  4. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali.

ART. 65 – EFFETTI DEL REFERENDUM

  1. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
  2. Il consiglio comunale prende atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvede con atto formale in merito all’oggetto della stessa.
  3. Nel caso in cui la proposta sottoposta a referendum sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il consiglio comunale non può assumere decisioni contrastanti con essa.

ART. 66 – DISCIPLINA DEL REFERENDUM

  1. Le norme per l’attuazione del referendum, in particolare i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento, le modalità operative ed organizzative sono stabilite in apposito regolamento comunale.

ART. 67 – CONSULTAZIONE SU ATTI FONDAMENTALI

  1. Prima dell’approvazione o dell’adozione di importanti atti amministrativi, il sindaco può promuovere forme di consultazione della popolazione che possono consistere in assemblee pubbliche, di utenti, di categoria o in indagini statistiche.

CAPO IV° – PARTECIPAZIONE DIFENSIVA

ART. 68 – PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

  1. Tutti gli atti del comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente del sindaco o del presidente degli enti ed aziende, che ne vieti l’esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del comune e degli enti ed aziende dipendenti.
  2. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della gazzetta ufficiale della Repubblica e del bollettino ufficiale della regione, nonché lo statuto e i regolamenti comunali.

ART. 69 – DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

  1. Tutti i cittadini, singoli od associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del comune o dagli enti e aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento che disciplina anche il rilascio di copie previo pagamento dei soli costi.
  2. Il regolamento inoltre:
    1. è coordinato con le norme di organizzazione degli uffici e dei servizi;
    2. detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l’informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull’ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino, nonché sui tempi di definizione degli stessi;
    3. assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l’amministrazione comunale;
    4. assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni l’accesso alle strutture ed ai servizi al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all’attività dell’amministrazione comunale.
  3. Il comune, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all’albo pretorio, si avvale anche dei mezzi di informazione ritenuti più idonei ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti, e divulga un periodico almeno semestrale.
  4. L’informazione deve essere esatta, tempestiva e completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
  5. Al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere alle informazioni di cui l’amministrazione comunale è in possesso, il sindaco individua l’ufficio relazioni con il pubblico (U.R.P.) presso il quale sono fornite tutte le indicazioni a tale scopo necessarie.

ART. 70 – AZIONE POPOLARE

  1. Ciascun elettore del comune può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al comune.
  2. La giunta comunale, in base all’ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, provvede alla costituzione del comune nel giudizio. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l’azione o il ricorso, salvo che il comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall’elettore.

TITOLO VII° – DIFENSORE CIVICO

ART. 71 – ISTITUZIONE

  1. Il Difensore civico svolge il ruolo di garante dell’imparzialità e del buon andamento dell’Amministrazione nei confronti dei cittadini.
  2. Il Comune può consorziarsi con altri enti per l’istituzione del difensore civico in forma associata. In tal caso i requisiti , le modalità e l’organizzazione dell’ufficio associato del difensore civico sono stabiliti in una convenzione approvata dall’organo consiliare di ogni ente.

ART. 72 – REQUISITI PER L’ELEZIONE

  1. Il Difensore civico è eletto tra i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l’elezione a Consigliere comunale con garanzia di competenza giuridico-amministrativa.
  2. Non può essere eletto Difensore civico chi è stato candidato nelle elezioni comunali immediatamente precedenti alla nomina.

ART. 73 – MODALITÀ DI ELEZIONE E DURATA IN CARICA

  1. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio comunale con votazione palese per interpello e con la maggioranza di 4/5 in prima votazione o di 2/3 dei componenti assegnati in seconda votazione da tenersi in successive sedute entro trenta giorni, all’interno di terne di nominativi di candidati proposti dopo consultazioni con la Conferenza dei Capigruppo. Il Difensore civico resta in carica con la stessa durata del Consiglio comunale che lo ha eletto.
  2. Il Difensore civico è rieleggibile per una sola volta.

ART. 74 – INCOMPATIBILITÀ

  1. L’Ufficio del Difensore civico è altresì incompatibile con la carica di membro del Parlamento, del Consiglio regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale, di membro degli organi di gestione delle unità locali socio-sanitarie, di membro di consorzi cui partecipa il Comune, di componente del Comitato regionale di controllo o di sue sezioni, di amministratore di imprese o enti pubblici vincolati al Comune da contratti d’opera o da esso sovvenzionati, di consulente legale, tecnico o amministrativo che presta abitualmente la propria opera al Comune o ad imprese od enti da esso controllati o sovvenzionati.
  2. Per la rimozione per cause di incompatibilità si applicano le procedure previste dalla legge per i Consiglieri comunali.

ART. 75 – REVOCA

  1. Il Difensore civico può essere revocato solo per gravi violazioni di legge o documentata inefficienza, a seguito di mozione motivata, presentata da almeno un terzo dei Consiglieri; la mozione deve essere approvata dal Consiglio comunale a maggioranza di due terzi dei componenti assegnati.

ART. 76 – AMBITO DELL’INTERVENTO

  1. Nei casi di abusi, disfunzioni, carenze, ritardi, su istanza di cittadini singoli o associati o di associazioni, enti o società che abbiano una pratica in corso, il Difensore civico interviene presso l’Amministrazione comunale, gli enti e le aziende da essa dipendenti, affinché i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e gli atti siano tempestivamente emanati.
  2. I Consiglieri comunali non possono proporre istanze al Difensore civico.
  3. La materia del pubblico impiego non può costituire oggetto di intervento del Difensore civico.
  4. Il Difensore civico può intervenire d’ufficio ogni qualvolta riscontri casi analoghi a quelli segnalati con istanza.
  5. Il Comune favorisce ogni iniziativa affinché l’Amministrazione dei Consorzi cui partecipa si doti di un Difensore civico o si avvalga di un Difensore civico istituito presso uno dei Comuni consorziati.

ART. 77 – POTERI

  1. Il Difensore civico può chiedere l’esibizione, senza il limite del segreto d’ufficio, di tutti gli atti e documenti relativi all’oggetto del proprio intervento e convocare il responsabile dell’ufficio competente al fine di ottenere ogni utile informazione sullo stato della pratica e le cause degli abusi, delle disfunzioni, dei ritardi o delle carenze segnalati.
  2. Il Difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui è venuto in possesso per ragioni d’ufficio e che siano da mantenersi segrete o riservate ai sensi delle leggi.
  3. Il Difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall’Amministrazione comunale.

ART. 78 – RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE

  1. Il Difensore civico ha diritto ad essere ascoltato dal Consiglio per riferire su aspetti generali della propria attività e dalle Commissioni consiliari in ordine ad aspetti particolari.
  2. Il Consiglio comunale e le Commissioni consiliari possono convocare il Difensore civico per avere chiarimenti sull’attività svolta, secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio comunale.
  3. Il Difensore civico può inviare proprie relazioni al Consiglio comunale.

ART. 79 – RELAZIONE ANNUALE E INFORMAZIONE

  1. Il Difensore civico, in occasione della sessione di conto consuntivo sottopone all’esame del Consiglio comunale, una relazione sull’attività svolta, con eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative.
  2. La relazione del Difensore civico è pubblicata nel periodico del Comune.

ART. 80 – INDENNITÀ

  1. Al Difensore civico spettano le indennità previste dalla convenzione approvata dall’organo consiliare.

TITOLO VIII° – PATRIMONIO, FINANZA E CONTABILITÀ

ART. 81 – DEMANIO E PATRIMONIO

  1. Apposito regolamento disciplina le alienazioni patrimoniali, nonché le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

ART. 82 – ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

  1. L’ordinamento finanziario e contabile del comune e la relativa revisione economico-finanziaria sono disciplinati dalla normativa statale.
  2. Con il regolamento di contabilità il comune applica i principi stabiliti dalla predetta normativa con modalità organizzative ritenute più adeguate alle proprie caratteristiche e in conformità ai principi generali di organizzazione fissati dal presente statuto.

ART. 83 – CONTROLLI INTERNI

  1. L’amministrazione comunale sviluppa un sistema di controlli interni, individuando strumenti e metodologie adeguati a:
    1. garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
    2. verificare, attraverso il controllo di gestione, l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
    3. valutare le prestazioni del personale;
    4. valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti.
  2. Apposito regolamento determina i profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo.

TITOLO IX° – FUNZIONE NORMATIVA

ART. 84 – AMBITO DI APPLICAZIONE E PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI

  1. Il comune emana regolamenti nelle materie e con i limiti previsti dalla legge e dallo statuto.
  2. L’iniziativa per l’adozione o la modifica dei regolamenti spetta alla giunta comunale, a ciascun consigliere comunale, agli uffici e servizi dell’ente, ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, ai sensi dell’articolo 61 dello statuto.
  3. I regolamenti sono approvati dal consiglio comunale o dalla giunta secondo le rispettive competenze, entrano in vigore ad intervenuta esecutività della delibera di approvazione, salva diversa disposizione di legge.
  4. I regolamenti comunali debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

TITOLO X° – NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 85 – REVISIONE DELLO STATUTO

  1. Le modificazioni e l’abrogazione totale o parziale dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con la procedura di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
  2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto è accompagnata dalla proposta di deliberazione di uno statuto in sostituzione di quello precedente.

ART. 86 – ENTRATA IN VIGORE

  1. Lo statuto, è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione e all’albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi e inviato al Ministero dell’interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
  2. Entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio comunale.
  3. Il consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.
  4. Dopo l’entrata in vigore dello statuto, il consiglio comunale e la giunta, secondo le rispettive competenze, adottano i regolamenti comunali ivi previsti e aggiornano quelli esistenti.
  5. Fino all’entrata in vigore dei suddetti aggiornamenti, restano valide le norme regolamentari già adottate dal comune purché compatibili con la legge e con lo statuto.

Ultima modifica 07/09/2021

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