IMU 2024

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Accesso al portale dei tributi

Portale per il calcolo dell’IMU 2024

ATTENZIONE!

Per il calcolo occorre conoscere le rendite catastali degli immobili. Le rendite catastali si possono trovare:

  • sul retro della lettera ricevuta dal Comune per pagare l’IMU;
  • negli atti di acquisto degli immobili (compravendite, successioni, ecc.);
  • nei documenti eventualmente ricevuti dall’Agenzia delle Entrate.

In mancanza di tali documenti, ma conoscendo gli identificativi catastali dei propri immobili (sezione, foglio, particella), le rendite catastali possono essere reperite nel sito dell’Agenzia delle Entrate. N.B.: assicurarsi di inserire bene tutti i dati necessari! In particolare, fare molta attenzione ai codici tributo da utilizzare! Nel dubbio, contattateci!  

ALIQUOTE E DETRAZIONI

ALIQUOTE

Le aliquote 2024 sono le stesse del 2023, stabilite con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 30.04.2020:

  • esenzione per:
    • – abitazioni principali (escluse quelle di categoria A/1 e A/8) e relative pertinenze (limitatamente a una sola pertinenza per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7);
    • – abitazioni, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero, purché non locate, e relative pertinenze (sempre limitatamente a una sola pertinenza per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7);
    • – terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale (IAP);
    • – terreni agricoli in zona collinare (guarda la mappa);
    • – fabbricati costruiti e destinati dal costruttore alla vendita, purché non locati;
  • 6,0 per mille per abitazioni principali di categoria A/1 e A/8 e relative pertinenze (sempre limitatamente a una sola pertinenza per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7);
  • 8,1 per mille, ridotta alla metà, per l’abitazione, e relative pertinenze (sempre limitatamente a una sola pertinenza per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7), data in uso gratuito a genitori o figli, a condizione che:
    • 1) il contratto di comodato sia registrato;
    • 2) il proprietario non possieda altre abitazioni in Italia, se non la propria e una sola abitazione data in uso gratuito;
    • 3) proprietario e occupante risiedano anagraficamente a Susegana;
    • 4) l’occupante usi l’abitazione come sua abitazione principale;
    • 5) l’abitazione concessa in uso gratuito non sia di categoria A/1 o A/8;
  • 7,6 per mille per tutti gli altri terreni agricoli;
  • 0,5 per mille per i fabbricati strumentali alle attività agricole;
  • 8,1 per mille, distinto in quota statale del 7,6 per mille e quota comunale dello 0,5 per mille, per i fabbricati di categoria catastale D.
  • 8,1 per mille per tutti gli altri casi.

DETRAZIONI

  • € 200,00 per abitazioni principali di categoria A/1 e A/8;

DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE

Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare.

DEFINIZIONE DI PERTINENZE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE

Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una sola unità pertinenziale per ciascuna delle 3 categorie catastali indicate. Esempio: se si possiedono due autorimesse, entrambe accatastate in categoria C/6, solo a una si applicherà l’esenzione prevista per l’abitazione principale, mentre alla seconda si applicherà l’aliquota di base prevista per tutti gli altri casi (8,1 per mille). E’ possibile dunque che alcuni Contribuenti, che possiedono solo l’abitazione principale e le relative pertinenze, possano pensare di non dover pagare nulla, in virtù dell’esenzione esistente. In realtà, nell’esempio appena riportato, questi Contribuenti dovranno versare l’IMU sulla seconda autorimessa.

AREE EDIFICABILI

Come per la vecchia ICI, l’IMU sulle aree edificabili va versata in base al loro valore di mercato. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 14.02.2006 sono stati approvati i valori di riferimento delle aree edificabili che possono essere consultati nell’allegata tabella. N.B.: ai Contribuenti che fossero possessori di terreni o di aree edificabili interessati dal nuovo Piano degli Interventi entrato in vigore il 20.04.2017, o dalle successive varianti, si consiglia di rivolgersi al nostro Ufficio Tributi.

TERRENI AGRICOLI

Dal 2016 sono esenti:

  • i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale (IAP);
  • i terreni agricoli in zona collinare (guarda la mappa).

Tutti gli altri terreni agricoli sono soggetti all’aliquota del 7,6 per mille.

IL REGOLAMENTO COMUNALE IMU

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 27.09.2012 è stato approvato il Regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU, che produce i suoi effetti dall’01.01.2012.  

QUANDO, COME E DOVE SI PAGA

QUANDO SI PAGA

I versamenti dell’IMU devono essere effettuati entro le seguenti scadenze:

  • 17 giugno 2024 per la rata in acconto;
  • 16 dicembre 2024 per la rata a saldo.

COME SI PAGA

L’IMU si versa col modello F24, utilizzando il codice ente L014 (Susegana) e i seguenti codici tributo:

  • 3912: abitazione principale e relative pertinenze – COMUNE
  • 3913: fabbricati strumentali alle attività agricole – COMUNE
  • 3914: terreni agricoli – COMUNE
  • 3916: aree fabbricabili – COMUNE
  • 3918: altri fabbricati – COMUNE
  • 3925: fabbricati di categoria catastale D – STATO
  • 3930: fabbricati di categoria catastale D – COMUNE

Attenzione: i vecchi codici tributo dell’IMU destinata allo Stato (3915 per i terreni, 3917 per le aree fabbricabili e 3919 per gli altri fabbricati) non sono più validi dal 2013. Al loro posto sono stati istituiti i codici tributo 3925 (quota statale) e 3930 (quota comunale), dedicati ai fabbricati di categoria catastale D. L’IMU annua minima da versare è di € 20,00.

DOVE SI PAGA

Il versamento col modello F24 può essere effettuato in qualunque sportello bancario o postale.  

DICHIARAZIONE IMU

Per gli immobili per i quali il possesso è sorto nel 2023, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno 2024. E’ possibile anche compilare la dichiarazione IMU on line.  

FABBRICATI NON ISCRITTI IN CATASTO

I fabbricati non iscritti in catasto dovevano essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012. In ogni caso, fino a quando tali fabbricati non dovessero essere dichiarati al catasto, l’IMU deve comunque essere pagata, in base alla rendita catastale di unità immobiliari similari già iscritte in catasto.  

VISURE CATASTALI

Chi fosse in possesso degli estremi catastali (sezione, foglio, particella) dei propri immobili può fare le visure catastali direttamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate, cliccando qui.  

UFFICIO TRIBUTI

Per ogni ulteriore informazione l’Ufficio Tributi è contattabile ai seguenti recapiti:

funzionario responsabile del tributo: Giovanni Betto

Orari:
  • Lunedì 8.30 – 12.30
  • Martedì 16.00 – 18.00
  • Mercoledì 8.30 – 12.30
  • Venerdì 8.30-12.30

Ultima modifica 26/03/2024

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